OGGETTO: ATTIVITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE DEI NUOVI DATI CENSUARI DELLE PARTICELLE CATASTALI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELLE DICHIARAZIONI RESE AGLI ORGANISMI PAGATORI NELL’ANNO 2008
Con nota 19010 del 22/12/2008 l’Agenzia del Territorio, ha chiesto a codesta Amministrazione di collaborare all’attività di pubblicizzazione degli elenchi delle particelle catastali oggetto di variazioni colturali, al fine di dare la possibilità ai soggetti interessati di poter segnalare, direttamente al Catasto Terreni, eventuali incoerenze relativamente alle variazioni apportate.
ELENCHI DI TERRENI CHE HANNO SUBITO VARIAZIONI COLTURALI:
Il D.L. 262 del 03/10/06 convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 24/11/06, all’art. 2 comma 33, e successive modificazioni, ha stabilito che l’Agenzia del Territorio provvede ad aggiornare sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni sull’uso del suolo delle particelle, rese agli organismi pagatori dai soggetti interessati nel corso dell’anno 2008 e messe a disposizione dall’AGEA.
ADEMPIMENTI DA PARTE DEI TITOLARI DI DIRITTI REALI DI TALI PARTICELLE:
Gli elenchi di cui sopra sono consultabili presso:
In base all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazione, i ricorsi avverso le variazioni dei redditi, possono essere proposti,all’Agenzia del Territorio di Bologna, entro il termine di centoventi giorni decorrenti dal 30/12/2008 (data in cui l’Agenzia del territorio ha pubblicato il comunicato sulla Gazzetta Ufficiale).
E’ facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere, in sede di autotutela, il riesame dell’atto di accertamento. In ogni caso la richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il termine di 120 giorni, ai fini della presentazione del ricorso.